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domenica 30 maggio 2010

octavus

art.1414 regola la simulazione contrattuale
secondo il terzo comma la disciplina si applica anche agli atti unilaterali recettizi(destinati ad una persona determinata).
si può estendere la disciplina anche agli atti unilaterali non recettizi?
si, non c'è alcun vincolo qualora si segua l'eadem ratio
gli assetti d'interesse permettono di simulare per accordo tra le parti

è nella facoltà delle parti l'accertamento(rendere certo) di un rapporto giuridico patrimoniale?
la nozione ex.art.1321 dispone che è nella facoltà delle parti costituire, regolare ed estinguere ma non include la possibilità di accertare.
due possibilità interpretative
1)nozione vincolante-------->impossibile il negozio di accertamento
2)nozione non vincolante--->è nella facoltà delle parti compiere un negozio di accertamento
secondo l'autonomia lasciata alle parti ex.art.1322
l'effetto scaturente è preclusivo per le parti e impedisce
alle parti di contestare la fattispecie accertata
associazioni non riconosciute
gli art.36-37-38 omettono la nozione e la disciplina dando direttamente la disciplina di alcune fattispecie. La nozione dell'associazione è rinvenibile dal contratto di società ex.art.2247 eliminando lo scopo lucrativo(che non impedisce attività economica)
due possibilità interpretative:
1)interpretazione estensiva--->applicazione diretta della disciplina dell'associazione riconosciuta
2)interpretazione analogica--->si segue la disciplina dell'associazione riconosciuta solo ove la fattispecie dell'associazione non riconosciuta sia carente e le norme seguano l'eadem ratio.
è possibile escludere dei soggetti dall'assaciazione in assenza di gravi motivi(vd.art.24)?
due possibilità interpretative:
1)applicazione diretta---->in ossequio all'art.24c.c. e art.2cost. no al fine di tutelare il singolo
2)applicazione analogica->si al fine di tutelare l'autonomia contrattuale(prevale l'art.36c.c.)


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