1.LA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1985 E LA SALVEZZA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI. UNA RECENTE APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE
La Convenzione dell'Aja fa espressamente salvi i limiti della legge nazionale in materia di testamento e di devoluzione dei beni ereditari, con specifica attenzione ai diritti dei legittimari.
Una disposizione testamentaria istitutiva di un trust è soggetta all'azione di riduzione ex art.558c.c. in caso di lesione della quota di legittima. Ugualmente è soggetta a riduzione la costituzione di un trust per atto tra vivi lesivo della legittima nel caso in cui si tratti di donazione indiretta.
Dunque un trust inter vivos o mortis causa lesivo della legittima non è nullo per contrarietà all'ordine pubblico, ma è semplicemente riducibile a domanda dei legittimari nella misura in cui sia necessario per la reintegrazione della quota di riserva.
Una sentenza del tribunale di Lucca del 1997 costituisce il punto di arrivo di una lenta evoluzione che ha portato a un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza nei confronti dei trusts costituiti nei paesi di common law, dal momento in cui ritiene ammissibili ma soggette a riduzione le disposizioni testamentarie redatte all'estero che istituiscono un trust di ultima volontà in violazione delle norme sulla successione necessaria. Nel caso di specie un cittadino italiano naturalizzato americano aveva disposto dell'intero patrimonio a favore di un fiduciario il quale avrebbe dovuto amministrarlo a sua assoluta e insindacabile discrezione per tutta la durata della vita dell'unica figlia del de cuius e fino al compimento del 25esimo anno di età da parte dell'ultimo dei figli di quest'ultima; in tale momento ciò che sarebbe rimasto del patrimonio del de cuius avrebbe dovuto essere diviso in parti uguali tra i nipoti ancora viventi. Fino a quel momento alla figlia e ai nipoti andava corrisposta una rendita a titolo di sostegno e mantenimento.
Il tribunale di Lucca ne ha ammesso la compatibilità con i principi generali dell'ordinamento italiano, in quanto la violazione dei diritti dei legittimari non comporta la nullità del testamento neanche limitatamente alle disposizioni lesive della legittima, stante la possibilità di applicare le disposizioni del diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota di riserva dei legittimari secondo quanto previsto dall'art.15 della convenzione di l'Aja.
3.LE DIFFICOLTA' DELL'AZIONE DI RIDUZIONE . LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DESTINATARIO FINALE
L'art.15 della convenzione de l'Aja risolve a livello di principio il problema del raccordo del riconoscimento degli effetti dei trusts costituiti nei paesi di common law con la tutela dei legittimari.
Il trust testamentario deve rispettare le norme sulla legittima e non può essere utilizzato per diseredare un figlio o il coniuge. Per quanto riguarda il trust per atto tra vivi la corte di cassazione francese stabilisce che si tratta di una donazione indiretta e dunque l'attribuzione di un bene al trustee è riducibile in caso di lesione della legittima. Tale ricostruzione del trust come liberalità atipica sarebbe in contrasto con il favore della convenzione. La ricostruzione del trust secondo modelli di civil law sarebbe destinato all'insuccesso.
Per quanto riguarda i rapporti con l'ordinamento italiano vi sono diversi punti da affrontare. Il primo punto riguarda il soggetto legittimato passivamente all'azione di riduzione. Se si qualifica il trust per atto tra vivi come liberalità atipica, l'azione di riduzione dovrebbe essere esercitata direttamente nei confronti del trustee, ma tale soluzione urta con il fatto che il destinatario finale è un soggetto diverso da esso. Inoltre se il beneficiario finale del trust è un legittimario egli non sarebbe tenuto all'imputazione dei beni, in quanto sul piano formale figurerebbe quale donatario il trustee. Inoltre il legittimario leso non avrebbe alcuna azione nei confronti del destinatario finale del trust in quanto egli non può essere considerato alla stregua del donatario.
A seguito di queste difficoltà si è prospettato un ripensamento del rapporto tra i trusts liberali e la disciplina della tutela dei legittimari. La soluzione del problema non può essere trovata applicando formalisticamente i principi del diritto successorio.
Anche nel trust si deve riconoscere la possibilità di agire direttamente contro il beneficiario, soggetto al quale l'attribuzione è effettivamente destinata. La destinazione finale è già fotografata nell'assetto di interessi ipotizzato dal settlor al momento dell'istituzione del trust. Il legittimario leso o pretermesso deve poter agire direttamente contro il beneficiario del trust. È da chiedersi contro chi debba essere diretta l'azione di riduzione quando il bene non sia stato ancora assegnato al beneficiario, in tal caso il soggetto passivo dell'azione di riduzione andrebbe ricercato nella persona del trustee.
3.L'ARRICCHIMENTO DEL DESTINATARIO FINALE. MODALITA' OPERATIVE DELLA RIDUZIONE DEL TRUST
Un secondo e duplice ordine di problemi riguarda il soggetto nei cui confronti si debba valutare l'arricchimento che consegue al trust, nonché quali siano le modalità operative dell'azione di riduzione. L'arricchimento deve essere valutato nei confronti del beneficiario finale e non del trustee. Il problema della sua legittimazione passiva va risolto sul piano della prevalenza del criterio giuridico economico rispetto a quello giuridico formale.
Un ulteriore problema attiene alla posizione del trust inter vivos soggetto a riduzione nell'ordine delle donazioni riducibili ex art. 559c.c. è necessario valutare da che momento si debba considerare avvenuta l'attribuzione patrimoniale per mezzo del trust. Se il settlor si è riservato la revoca la donazione si deve considerare effettuata nel momento della morte dello stesso soggetto. In ogni altra ipotesi il momento da considerare ai fini dell'art.559c.c. sarà quello dell'istituzione del trust.
4.IL CONFERIMENTO IN TRUST DELLA QUOTA DI LEGITTIMA. IL TRUST DISCREZIONALE E LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI POTENZIALI BENEFICIARI
Un ulteriore problema riguarda l'ipotesi di costituzione in trust della quota di legittima. In questa ipotesi al legittimario non spetta alcun potere di natura reale sui beni che costituiscono la quota di legittima. Si tratta di vedere se sia stato violato il principio dell'intangibilità della quota di legittima che vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.
Con il trust il legittimario assume una posizione sostanziale di un legatario delle rendite dei beni costituenti la quota di legittima, motivo per cui appare difficile non riconoscergli l'azione di riduzione, sempre che il legittimario non abbia l'opzione tra il conseguimento delle rendite e la rinuncia alle stesse al fine di chiedere la legittima.
Ulteriore difficoltà presenta la tutela dei legittimari quando si tratta di un trust discrezionale, dove il trustee ha il potere di designare i beneficiari o di determinare l'entità delle quote.
Prima di tutto bisogna verificare che tal tipo di trust non contrasti con il principio del nostro ordinamento che vieta le disposizioni testamentarie e le donazioni rimesse all'arbitrio altrui. Risulta necessario che i beneficiari vanno scelti tra un gruppo di persone indicate dal settlor.
Dunque il trustee non ha potere di designare i beneficiari o determinare le quote al di fuori delle ipotesi consentite dagli artt.631 e 778c.c.
Si è suggerito di riconoscere inoltre anche a qualunque potenziale beneficiario di un trust discrezionale, il diritto di agire per la reintegrazione della quota di legittima, ricostruendo il trust discrezionale alla stregua di un atto di liberalità.
sabato 12 marzo 2011
I DIRITTI DEI LEGITTIMARI. L'AZIONE DI RIDUZIONE E IL TRUST
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