venerdì 27 luglio 2012
Il diritto processuale
La competenza
problema principale é il regime di rilevazione e risoluzione della questione di incompetenza.
Criteri attributivi della competenza: materia valore, territorio (fori generali art18 e 19).
in senso verticale sono inderogabili in quanto rispondono a esigenze pubblicistiche. Al giudice di pace sono affidate le controversie che sul piano di valore e materia assumono rilievo inferiore rispetto al togato; la ripartizione orizzontale é derogabile salvo artt.28ss. Si privilegia in linea di principio posizione del convenuto.
Occorre chiedersi cosa succede in caso di dubbio su competenza del giudice adito.
Eccezione di incompetenza prevista dall'art38 é lo strumento utilizzabile e si manifesta in modo diverso a seconda del rilievo. Puo far valere il convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Se si costituisce direttamente in udienza o dopo scadenza del termine di 20 giorni non si puo sollevare l'eccezione di incompetenza. Sollevabile per qualunque materia ma se territoriale bisogna indicare il giudice che si ritiene competente.
Utile quando il criterio é derogabile. L'attore se si tratta di competenza territoriale derogabile puo aderire all'indicazione del convenuto e attraverso accordo endoprocessuale di deroga puo accordarsi con esso per la trasmigrazione della causa secondo indicazione del convenuto. Translatio iudicii con conservazione effetti della domanda.
L'incompetenza può essere rilevata anche dal giudice stesso ma solo nei casi di inderogabilità nella prima udienza di trattazione. Pure in difetto di rilevazione di parte può essere fatta valere per criteri di materia valore e territorio inderogabili.
Se l'incompetenza non é eccepita o rilevata la competenza si radica e non puo essere più rilevato alcun difetto in merito.
Eccepita o rilevata non vuol dire che il giudice sia incompetente necessaria una pronuncia. Attraverso provvedimento che se é solo su competenza avviene con ordinanza attraverso rimessione per la sola competenza. Altrimenti il giudice puo istruire la causa e riservare la decisione all'esito dell'intero giudizio decidendo su competenza e merito attraverso sentenza.
Risolta la questione in un senso o nell'altro la parte contestata puo utilizzare il regolamento di competenza necessario o facoltativo.
Il necessario é l'unico rimedio su ordinanze solo su competenza. Necessario in quanto se vuole impugnare quello é il rimedio. Si estende a tutti i provvedimenti su temi affini a competenza come anche sospensione del processo art295.
“rispetto all'ordinanza di sospensione necessaria c'é il regolamento necessario, ma se il giudice nega la sospensione necessaria. Contro tale provvedimento é esperibile il regolamento necessari odi competenza?” No altrimenti si ottiene ciò che il giudice ha negato.
Competenza decisa insieme al merito con sentenza; a questo punto il regolamento concorre con i mezzi di impugnazione ordinaria ed é detto facoltativo.
Facoltativo significa che l'impugnazione può essere indirizzata sia su statuizioni su merito che competenza. Se si vuole impugnare solo competenza: regolamento che diventa necesario. Se anche merito o solo il merito lo strumento a disposizione é lo strumento di impugnazione ordinaria.
Quale dei due ha la priorità? Il regolamento di competenza in quanto prima si valuta la competenza e poi il merito.
L'art.43 regola il concorso tra mezzi dicendo che se é proposto prima il regolamento si sospendono i termini per l'impugnazione ordinaria; viceversa se é proposta prima impugnazione ordinaria si può proporre regolamento che sospende impugnazione.
Se il regolamento é prescritto dalla legge non si può proporre ricorso per cassazione mentre se non é necessario é proponibile anche il ricorso per cassazione. Art360n2.
Il difetto di giurisdizione
regime di rilevazione art37. In questo caso il regolamento di giurisdizione che può valere fino alla pronuncia sul merito. Tende non ad impugnare. La prima norma di riferimento rimane l'art.37 che enuncia due casi tassativi in cui é possibile il regolamento. Caso di conflitto con pubblica amministrazione, …. . la 218 anche conflitto con giudice estero.
In ogni stato e grado del processo é rilevabile. Corte cassazione 24883 2008 ha limitato l'ambito applicativo dell'articolo. Nel diritto vivente non si può ritenere che sia effettivamente rilevabile in ogni stato e grado. Se c'è pronuncia sul merito c'è anche pronuncia sulla giurisdizione e quindi il giudice ha radicato la propria giurisdizione. La conseguenza é che si forma il giudicato salvo che la sentenza non sia impugnata in quanto é solo implicita la pronuncia sulla giurisdizione.
La parte che vuole sollevare la giurisdizione deve impugnare e contestare sollevando la questione di giurisdizione. Questo significa ancora che il difetto di giurisdizione non può essere rilevato in ogni stato e grado. Per tutto il primo grado finché non c'è stata sentenza di merito e in appello con impugnazione della sentenza. Altrimenti si forma il giudicato e non può più essere sollevato il difetto secondo la posizione della corte di cassazione.
É possibile comunque proporre il regolamento previsto dall'art41 che é proponibile dalla parte. L'articolo dice che ciascuna parte può proporre il regolamento di giurisdizione fino a che la causa non sia decisa in merito in promo grado; anche di questo caso viene data pronuncia restrittiva per cui ogni pronuncia in sede di merito preclude.
Richiedibile da ciascuna parte in quanto se é eccepito ex art37 o d'ufficio la questione é risolta con pronuncia da parte del giudice. Se sorge la questione e viene sollevata eccezione o rilevata d'ufficio il giudice si pronuncia. Il giudice in questo caso si pronuncia con sentenza anche sul merito o solo su giurisdizione. Tale sentenza é impugnabile? Si con i mezzi ordinari di impugnazione.
Il problema che vi siano 3 gradi solo sulla giurisdizione non si pone circa la competenza. Il regolamento di giurisdizione é strumento alternativo che serve a deferire la decisione alla corte di cassazione in quanto le sezioni unite statuiscano subito circa la questione e in modo da evitare i possibili tre gradi dovuti ai mezzi ordinari impugnazione.
La terza ipotesi é prevista dalla 218 1995 dove si dice che se il convenuto non eccepisce nella comparsa la giurisdizione rimane quella italiana. Se il convenuto é contumace é rilevabile d'ufficio anche nel caso di azione reale su beni immobili o quando la giurisdizione italiana é esclusa da convenzioni internazionali.
La connessione
esprime un legame tra più cause di tipo oggettivo o soggettivo. Il nostro ordinamento tende a stimolare la trattazione congiunta anche in deroga a regole di competenza dei giudici secondo artt.31ss. L'art.40 chiude il sistema stabilendo se sia possibile riunione successiva.
Per quanto riguarda la pregiudizialità dipendenza la norma di riferimento é l'art.34. In senso lato per pregiudizialità si può intendere qualsiasi questione di rito o di merito pregiudiziale su decisione da assumere. L'art.34 non fa riferimento a nozione ampia di pregiudizialità ma si riferisce a pregiudizialità di merito che ha luogo quando uno dei fatti costitutivi della domanda fatta valere sia a sua volta l'esistenza di un diritto o status.
Ex: tizio chiede condanna per alimentare su cui é pregiudiziale accertamento dello status.
Danni per infiltrazione é pregiudiziale sapere se Caio é proprietario.
Questa pregiudizialità in senso tecnico pone il problema. Se il diritto o status non é contestato il giudice non deve accertare ma se é contestata l'esistenza come si pone il giudice? Questo pone il problema dei limiti oggettivi del giudicato. L'art.34 offre indirettamente una risposta dicendo che il giudice in caso di contestazione su diritto o stato pregiudiziale ne dispone incidenter tantum, solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato salvo che la legge o una delle parti pretendano anche sulla questione pregiudiziale una decisione con efficacia di giudicato.
La regola quindi é che in caso di prestazioni alimentari legate ad esistenza di status non si ha efficacia di giudicato su decisione di status; la decisione copre solo per l'azione dipendente.
Le questioni pregiudiziali aventi oggetto diritto o o status non sono coperte dal giudicato a meno che una delle parti non lo chieda o la legge non lo imponga.
pregiudizialità in senso logico si ha invece nei rapporti tra un rapporto giuridico sottostante e i singoli effetti che da quel rapporto possono scaturire. L'ipotesi é questione di esistenza o meno del rapporto di lavoro e tutte le domande conseguenti che ne possano derivare. Qui c'è un rapporto di pregiudizialità ma ciò che é pregiudiziale é qui l'esistenza o meno di un rapporto giuridico fondante una serie di pretese. Il dubbio che la dottrina si pone é se la pregiudizialità logica rientri nell'ambito applicativo dell'art.34 e quindi ricada sotto la disciplina della pregiudizialità tecnica portando il rischio di una contraddizione tra giudicati.
Si ritiene per la maggior parte della dottrina che la pregiudizialità logica non sia assimilabile alla tecnica e dunque il giudicato copre anche l'esistenza o inesistenza del rapporto sottostante.
Il litisconsorzio
implica la presenza di pi udi due parti che può avvenire in via iniziale con il litisconsorzio necessario o facoltativo o anche in via successiva attraverso intervento o chiamata.
La differenza tra il litisconsorzio necessario e facoltativo; Il litisconsorzio necessario é dato da impossibilità di una pronuncia sul merito se non in presenza di una pluralità di fatti data da un unico rapporto controverso in cui vi sono più soggetti. La dottrina individua classificazioni in cui é necessario per legge come nel caso di disconoscimento di paternità.
Non potendosi decidere se non in presenza di più parti il giudice é tenuto a integrare il giudizio se non sono presenti tutti i soggetti. Il giudice si interroga nella prima udienza di trattazione e se riscontra la mancanza di un soggetto, invita la parte più diligente a citare il terzo in un termine stabilito. Nel caso in cui non vi sia la citazione il processo si estingue salvo la partecipazione volontaria del terzo.
Se il terzo non si costituisce il rapporto é comunque integro in quanto gli sia correttamente notificato l'atto di citazione come per un normale convenuto.
Se il giudice non rileva e le parti non eccepiscano il vizio é rilevabile in ogni stato e grado. Se viene rese una sentenza con contraddittorio non integro la sentenza é impugnabile e la dottrina si divide tra sentenza inutiliter data e chi ritiene che la sentenza dispiega gli effetti tra le parti ma non può essere opposta al terzo che può comunque agire ex art404.
La causa può proseguire in appello e se rileva il contraddittorio non integro egli la rimette al primo grado affinché il litisconsorte necessario pretermesso possa svolgere il primo grado di giudizio.
Il litisconsorzio facoltativo ha come presupposto una connessione oggettiva propria o impropria. Si tratta di ipotesi diverse: connessione per identità di questioni o per oggetto e titolo.
La differenza rispetto al necessario risiede nel fatto che in questo si ha un unico rapporto soggettivo. Qui la pluralità di cause é dato da più liti tra più soggetti che possono essere discusse insieme.
Art.103 1comma connessione propria(per titolo oggetto) o impropria(identità di questioni). La connessione oggettiva é propria in quanto può consentire il processo litisconsortile anche in deroga alla competenza secondo art.33, derogando dunque al foro generale delle persone fisiche o giuridiche in favore di altro foro generale. La connessione é propria in quanto idonea a determinare variazione competenza secondo la regola generale; la connessione impropria é invece tale in quanto non rientra nelle ipotesi dell'art.33 e quindi se le cause sono di competenza di giudici diversi la trattazione congiunta non é possibile. Dunque é necessario che le cause siano tutte di competenza dello stesso giudice. La decisione non é per forza unica in quanto é possibile la separazione per istanza concorde di tutte le parti o quando il giudice ritenga che la trattazione congiunta renda più gravoso il procedimento.
Il litisconsorzio processuale é una figura coniata dalla dottrina che si ha quando l'ambito soggettivo della lite si allarga. Questo litisconsorzio soggettivo diventa necessario per quanto la causa non nasca litisconsortile. Dunque la causa deve conservare in date cause il litisconsorzio e la pronuncia é possibile solo rispetto a tutti i soggetti che hanno poi preso parte.
L'intervento
può essere volontario quando il terzo ha interesse a partecipare alla causa per un diritto connesso oggettivamente a quello dedotto in giudizio, nei confronti di alcune o di tutte le parti.
Si può far valere un diritto nei confronti di alcune(adesivo autonomo) o di tutte le parti(principale).
É adesiva autonoma in caso ad esempio di co-legittimazione o contitolarità di un titolare che determina un diritto anche ad agire in autonomo giudizio.
Nel 2 comma si agisce per un interesse che dipende da quella di una delle due parti in causa, quindi si aderisce a una delle due parti in causa senza far valere un proprio diritto, come nel caso di un sub-conduttore rispetto a un rapporto di locazione.
Il regime processuale prevede che si può intervenire fino all'udienza di precisazioni delle conclusioni e, secondo i più, dal momento in cui é pendente la lite ossia dalla notificazione dell'atto di citazione o di deposito del ricorso.
Colui che interviene accetta lo stato in cui si trova la causa per le preclusioni eventualmente maturate. La giurisprudenza é rigorosa per quanto non sembra possibile che un terzo possa intervenire senza possa effettivamente difendersi in giudizio.
Il litisconsorte necessario pretermesso può intervenire per sanare il vizio e va integrato ridandogli la possibilità di difesa.
L'intervento coatto o provocato per art.106 può essere a istanza del giudice o di parte. Nella chiamata a istanza di parte la parte chiama attraverso la chiamata da parte del convenuto o dell'attore. Il convenuto si limita a dichiarare e lo chiama. L'attore può chiamare un terzo in causa solo in base alla domanda riconvenzionale o le eccezioni proposte dal convenuto. L'attore deve dunque chiedere autorizzazione al giudice che accoglierà o diniegherà.
Come si costituisce il soggetto, attraverso comparsa contenuta in fascicolo.
Per quanto riguarda la chiamata jussu judicis essa va comunque fatta dalla parte su ordine del giudice. Nel caso di questo intervento l'intervento é del terzo a partecipare per spendere le proprie difese.
La garanzia propria é data dal fatto che un soggetto vuole essere garantito da altri rispetto alle conseguenze negative della causa fondato sulla legge o da un contratto. La garanzia impropria si ha quando si pretende di essere sollevati in virtù di un'interferenza tra rapporti che determini tale possibilità di sollevamento come nel caso di vendita a catena. Ai fini del codice, secondo art.32, si fa riferimento alla garanzia propria per quanto parte della dottrina critichi tale limite che esclude la garanzia impropria.
La nullità degli atti processuali
ha un regime autonomo dato dagli artt.156-162c.p.c.
Un atto é nullo secondo il principio di tassatività delle nullità, dunque solo se é la legge a determinare la nullità per vizi formali; il secondo vizio é il principio della strumentalità per cui a prescindere dalla mancanza di forme l'atto é valido se idoneo al raggiungimento dello scopo e invalido se inidoneo al raggiungimento del proprio scopo.
Per l'ipotesi di vizi extra formali (inammissibilità, improcedibilità) c'è un dibattito in dottrina che accoglie quasi generalmente la prima ipotesi e ha dubbi sulla seconda.
L'atto nullo se non succede nulla continua a produrre effetti. La nullità va dunque sollevata, di regola dalla parte interessata, salvo che diversamente previsto dalla legge. La nullità va eccepita nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto nullo altrimenti il vizio é sanato e l'atto é valido ex tunc.
Le ipotesi di nullità rilevabile anche d'ufficio per tutto il grado del giudizio.
In caso di nullità assoluta non rilevata essa può essere sollevata attraverso i mezzi di impugnazione con gravame nei confronti della sentenza e se non impugnata la sentenza e per impugnazione diversa la nullità non può pipiù essere fatta valere e il rilievo della nullità é perso in quanto dato solo dal singolo grado.
Un solo vizio sfugge a questo regime ed é quello di inesistenza dato dalla mancata sottoscrizione del giudice, art.161,2comma. Tale vizio può essere fatto valere anche fuori dal processo in autonomo giudizio fondato sulla sentenza.
L'art158 fa riferimento a ipotesi di nullità assoluta, solo quella prevista dalla legge. L'art.158 prevede due ipotesi: la nullità é insanabile salvo disposto dell'art161; questa é una contraddizione che determina una lettura cosi data: é una nullità assoluta sanabile attraverso mezzi di impugnazione da ultimo.
L'art160 é norma di collocazione dubbia e andrebbe secondo alcuni collocata in seguito agli artt.137ss.
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