Cognizione piena in primo grado
la fase di trattazione é la fase in cui si raccolgono le attività per svolgere la causa matura per la decisione. All'interno della fase di trattazione vi é anche una fase preparatoria che era prima fisicamente distaccata. La fase preparatoria comincia dall'art183 con la verifica della validità dell'atto di citazione e della notificazione e quindi che il processo sia stato instaurato senza vizi iniziali. Se entrambe le parti si sono costituite il giudice non guarda la regolarità di notificazione e citazione ma guarda il termine di costituzione di entrambi. Il termine perentorio per la costituzione con il deposito del fascicolo, il cui difetto determina la contumacia, l'attore entro 10 giorni e il convenuto entro 20 giorni prima l'udienza.
Se nessuno dei due si costituisce nei termini il giudice cancella la causa dal ruolo, secondo il principio dispositivo del processo. Se nessuna delle parti si costituiscono la causa non c'è, se sono costituite tardivamente c'è la sanzione.
Se il convenuto é assente non fa niente, se l'attore non c'è il convenuto che ha interesse decide per il proseguimento altrimenti rinvia ad altra udienza e se non si ripresenta il giudice dispone la cancellazione.
Se una delle parti e in particolare il convenuto non si é costituita il giudice verifica la contumacia o dispone la rinnovazione dell'atto di citazione, ex tunc o ex nunc.
Se l'attore non si costituisce il convenuto chiede la prosecuzione del processo si continua con contumacia dell'attore, altrimenti si dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Se tutto é instaurato in modo regolare si passa alla definizione del thema decidendum, dato dalla domanda dell'attore, dalla domanda riconvenzionale eventuale, le eccezioni, le contro eccezioni o l'intervento o chiamata del terzo. Dunque il giudice pronuncia su tutte le domande ed eccezioni.
nell'udienza o nell'appendice scritta si maturano le barriere preclusive relative al tema decidendum e probandum.
Nel corso dell'udienza l'attore può proporre eccezioni e domande nuove rese necessarie dalle difese del convenuto che ha eventualmente proposto eccezioni o domande riconvenzionali. Questa é una facoltà del solo attore. Per la chiamata del terzo l'attore dev'essere autorizzato dal giudice.
Entrambe le parti in corso d'udienza o entro il primo termine devono precisare le domande ed eccezioni già proposte. La precisazione e delimitazione é l'emendatio libellum: per precisare ed estendere il petitum, separandosi dalla mutatio.
Nei diritti autodeterminati la causa petendi non precisa il diritto in quanto esso é uno uguale per tutti e in capo ad un dato soggetto in un momento storico esiste una sola volta. La causa petendi non é essenziale ai fini dell'individuazione del diritto della domanda, quindi se cambiamo il titolo non cambia il diritto. Basta sapere il soggetto, l'oggetto e la norma del codice.
Per questi diritti l'emendatio é più ampia in quanto si può cambiare il titolo senza scadere nella mutatio.
Nei diritti eterodeterminati il titolo concorre a determinate l'oggetto il soggetto e quindi l'emendatio é più ristretta. Cambiando il fatto cambia il diritto e quindi si cade nella mutatio che é impedita.
Nel secondo termine dell'appendice scritta le parti replicano alle affermazioni fatte dalla seconda parte, contestando ciò' che dice l'altra parte. Poiché con quella replica si chiude il thema decidendum, entro il secondo termine le parti devono formulare tutte le richieste istruttorie.
Chiuso il thema decidendum si va al thema probandum.
In alcuni processi non é necessaria l'attività probatoria: quando non ci sono prove costituende attraverso un'attività documentale. Dunque il giudice rinvia nell'udienza finale per la precisazione delle conclusioni.
Quando la controversia verte su questioni di solo diritto non é necessaria la fase istruttoria, quando le parti concordano sui fatti. Dunque i mezzi di prova servono a convincere il giudice sul fatto, se le parti sono concordi il giudice prendere per buona la ricostruzione e decide le norme giuridiche da applicare.
Se le parti non sono d'accordo e il fato non é notorio il giudice non può dar credito diverso alle parole delle parti e dunque decide come si sono svolti i fatti.
Per fatti pacifici o notori si passa dall'udienza del 183 si passa direttamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nei casi normali all'udienza del 183 si chiede il terzo termine per la replica delle richieste istruttorie. Il giudice fissa l'udienza secondo il 184 attraverso ordinanza per l'assunzione dei mezzi di prova. A questo punto il giudice fa il calendario del processo per organizzare la fase istruttoria sempre con la stessa ordinanza.
L'ordinanza é comunicata alle parti costituite che sapranno le date e gli incombenti. Dopo si arriva alla precisazione delle conclusioni.
Dunque i l giudice fissa l'udienza per l'assunzione delle prove e poi per la precisazione delle conclusioni, pur mantenendo la modificabilità delle date.
L'udienza di assunzione di mezzi di prova può essere più d'una e il più delle volte cosi accade.
Esaurita la fase di trattazione e istruzione in senso stretto si passa alla precisazione delle conclusione, dove le parti e il giudice si salutano prima della decisione.
Si tratta di un riepilogo con il punto della situazione riportandosi alle conclusioni già formulate. Quello che si può fare é rinunciare eventualmente a qualche cosa. Alla fine si ha scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali c'è la difesa della parte ribadita salvo ciò che si lascia di parte con una rinuncia che dev'essere esplicita. Si tratta di un riassunto sostanzioso del processo.
La replica ha la funzione di contraddire quanto detto nelle comparse.
La sentenza andrebbe fatta in 60 giorni.
L'alternativa é la discussione orale che é fatta a richiesta delle parti all'ultima udienza va distinta da collegio a giudice monocratico.
Se la decisione é collegiale la discussione orale si aggiunge allo scambio di memorie, in caso di decisione da parte del tribunale monocratico essa é alternativa ad essa. Qui il giudice da il termine per lo scambio delle comparse e sostituisce le memorie di replica con un'udienza di discussione, che é dunque alternativa(al contrario di quanto accade nel collegio).
Nell'art281sexies si ha la discussione orale ordinata dal giudice in quanto la causa é matura per la decisione e il giudice decide di discutere li per li. A richiesta di parte si differisce la discussione ad altra udienza. In questo caso l'iniziativa é dunque del giudice solo monocratico, la discussione é delle parti, non c'è scambio di memoria scritta. All'esito della discussione il giudice pronuncia la decisione. Dunque il giudice ha spesso già deciso e la discussione é solo di contorno e precisazione.
Questo può accadere dopo la precisazione delle conclusioni o nella stessa udienza di assunzione dei mezzi di prova, salvo sempre la possibilità di differimento.
La trattazione é mista quando é richiesta dalle parti e c'è sia l'attività scritta che orale.
Art186bis,tris,quater
ordinanze anticipatorie di condanna
sono tre ordinanze decisorie, anomale rispetto alla disciplina delle ordinanze.
Queste ordinanze sono diverse per il contenuto. Questo non toglie che esse siano revocabili, in quanto ordinanze. dunque la sentenza finale può togliere gli effetti.
Il 186bis ricalca e migliora il 423 per il rito del lavoro. Due parti litigano sul pagamento di somme ma litigano solo su parte della somma, mentre l'altra parte non é contestata.
Qui in via provvisoria il giudice con l'ordinanza, provvedimento duttile, condanna la parte su cui il condannato non ha sollevato eccezione. La parte che richiede e intimata devono essere entrambe costituite. Il 423 non lo specificava e quindi si era posto il problema se la contumacia fosse equiparabile. Siccome essa non é configurabile come ficta confessio il legislatore ha qui risolto il problema stabilendo che le parti siano costituite.
L'ordinanza é titolo esecutivo ed é revocabile. In ogni caso presuppongono l'istanza di parte, non possono essere proposte d'ufficio. Il dies a quo: può essere chiesta dal momento di costituzione fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il provvedimento ingiuntivo é un procedimento a cognizione sommaria per il quale si può ottenere in via unilaterale un provvedimento per pagare o consegnare. Per farlo il 633 del procedimento ingiuntivo prevede dei presupposti. Se il debitore no si oppone si ha un titolo subito esecutivo.
Art186ter fino al momento di precisazione delle conclusioni, se rispettati i presupposti del 633 e 634, se esiste un credito supportato da prova scritta, la parte può chiedere ingiunzione di pagamento o consegna. Problema: sono in un processo per far valere un credito, c'è una prova scritta agli atti e il credito ha ad oggetto un quantità determinata. Chiedo al giudice che ingiunga all'altra parte di consegnarmi o pagarmi. Il giudice accoglie se si ha prova scritta. É provvisoriamente esecutiva se c'è la particolare natura del credito o quando l'opposizione non é fondata su prova scritta. Anche se non provvisoriamente esecutivo vi é comunque la condanna che ha un valore etico e determina l'inizio della mora, del pagamento interessi, frutti, passaggio del rischio e altri effetti sostanziali che gravano sull'ingiunto da questo momento.
Per la contumacia dell'ingiunto si stabilisce che l'ordinanza può essere fatta ma va notificata personalmente. L'ordinanza é più simile al decreto ingiuntivo, dunque si notifica personalmente e se non si costituisce nel processo l'ordinanza diventa esecutiva.
Se il processo si estingue a seguito di una delle due ordinanze queste restano in piedi.
Art186quater l'oggetto é il pagamento di somme o rilascio di beni. La posso ottenere se é già assolto l'onere della prova e l'istruzione é chiusa. É necessaria l'istanza di parte. Dies a quo: dopo chiusura fase di istruzione e prima della precisazione delle conclusioni, piccolo spazio. Si fa un'istanza con cui si chiede ordinanza. Il giudice la concede nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.
La particolarità é che se non é contestata l'ordinanza essa acquista valore definitivo per il processo. cioè salvo che la controparte entro 30 giorni non chieda che si pronunci sentenza.
Chi ha fatto l'istanza può ritrovarsi con un provvedimento finale che riconosce solo parte di quanto richiesto. Quando il convenuto tace e quindi accetta l'ordinanza acquista efficacia di sentenza impugnabile su oggetto dell'istanza e non dell'ordinanza.
Si può impugnare l'ordinanza come una sentenza per la parte non ottenuta con l'istanza e si perde quanto chiesto nell'atto di citazione ma non nell'istanza.
Se il convenuto vuole arrivare a sentenza é opponibile come rinuncia quanto non dedotto nell'istanza?
Sospensione interruzione estinzione
la sospensione é concordata o necessaria. La prima é prevista per istanza congiunta delle parti dopo 4 mesi. La difficoltà collegata alla sospensione necessaria é data dalla pregiudiziale prevista dall'articolo. Un rapporto di pregiudizialità comporta che il giudice non può risolvere la causa dipendente se prima non é risolta la causa pregiudiziale. L'art.295 dice che se il rapporto di pregiudizialità é con una causa in processo diverso quello della causa dipendente deve sospendere in attesa del giudizio sulla prima, egli poi verrà a conoscenza e dovrà decidere la causa dipendente.
Estinzione, le cause sono la rinuncia agli atti e inattività delle parti. L'estinzione é sanzione dell'ordinamento all'inerzia. Quando le parti non compiono le attività che la legge processuale prevede l'ordinamento dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Dopo di che si ha la riassunzione se le parti lo vogliono entro un termine di 3 mesi. In alcuni casi l'atto non compiuto é ritenuto cosi prave che il termine di 3 mesi é abolito e alla parte o alle parti non é dato il lasso di tempo per far ripartire il processo, quindi la riassunzione. Il caso tipico é quello del litisconsorzio necessario in cui il giudice ordina l'integrazione e le parti non integrano. Si ah in questo caso estinzione immediata. L'appello sarebbe inammissibile e non improcedibile.
Querela di falso e verificazione della scrittura privata
sono procedimenti in via incidentali o principale su documenti utilizzabili dalle parti come mezzo di prova.
Con la querela di falso si vuole levare la pubblica fede all'atto pubblico. Con la verificazione si vuole attribuire attestazione di veridicità alla scrittura privata che l'autore ha negato.
La querela di falso serve a accertare la falsità dell'estrinseco dell'atto pubblico. Per estrinseco si intende la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che l'ha formato e delle dichiarazioni che egli attesta si siano svolte davanti a lui cosi come le attività.
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