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sabato 8 gennaio 2011

Il giudizio sui conflitti di attribuzione

CENNI INTRODUTTIVI Il conflitto di attribuzioni può definirsi come una controversia che attiene ad una lesione di competenza costituzionalmente garantita di un soggetto da parte di una latro soggetto. Questo è disciplinato dall'art.134,cpv.2 cost.
CONFLITTI TRA STATO E REGIONI E TRA LE REGIONI tale giudizio della corte presenta notevoli analogie rispetto al giudizio di Legittimità in via principale. In entrambi i casi si tratta di un giudizio azionato su ricorso, proposto dagli stessi soggetti e per motivi attinenti a una lesione di competenza. Gli elementi di differenziazione riguardano la natura giuridica degli atti oggetto del giudizio, non essendo specificato alcunché circa gli atti suscettibili di dar luogo ad un conflitto di attribuzioni. Ragionando in modo residuale lo stato e le regioni ricorrono alla corte in sede di conflitto di attribuzioni solo qualora la lesione di competenza sia determinata da un atto che non sia una legge o un atto con forza di legge. Il ricorso è quindi ammissibile per regolamenti e atti amministrativi e per decisioni giurisdizionali.
Il secondo elemento di differenziazione deriva dalla diversa posizione reciproca dello stato e delle regioni circa i motivi del ricorso, che sono le sole lesioni di competenza senza che vi sia squilibrio tra i due soggetti.
Il principio secondo cui l'esistenza di un atto costituisce il presupposto indispensabile per l'ammissibilità del conflitto è stato superato dalla corte che ammette il conflitto anche a fronte di comportamenti concludenti non estrinsecantesi in atti formali. Il termine per il ricorso è comunque di 60 giorni entro la notificazione o pubblicazione dell'atto o dall'avvenuta conoscenza dello stesso o del comportamento concludente. È dubbio se il conflitto sia ammissibile a fronte di comportamenti omissivi da parte di uno dei soggetti. I conflitti possono essere positivi, quando comportano una lesione di competenza e negativi quando vi è una declinazione di competenza.
Circa la nozione di lesione di competenza la corte ha ritenuto che qualsiasi lesione è suscettibile di dar luogo ad un conflitto di attribuzioni.
L'unico limite consiste nella attualità e concretezza, nel senso che alla base del ricorso è necessario un interesse che ponga il conflitto come reale e non solo virtuale.
Un limite indiretto è costituito dall'impossibilità di ricorrere in sede di conflitto nel caso di atti meramente esecutivi di una precedente legge per la quale non sia stato sollevato a tempo debito il ricorso in sede di giudizio di Legittimità costituzionale.
Norme parametro sono per la corte tutte quelle le disposizioni della costituzione, delle leggi costituzionali e quelle che hanno funzione di integrare o di specificare le competenze stabilite a livello costituzionale.
Il ricorso dello stato è proposto dal governo nella persona del presidente del consiglio previa deliberazione del consiglio. Il ricorso della regione è invece proposto dal presidente della regione previa deliberazione della giunta.
CONFLITTI TRA POTERI DELLO STATO Problema maggiore riguarda il criterio di identificazione dei poteri dello stato a cui fa riferimento l'art.134 cost.
Inizialmente l'espressione evocò la dottrina della divisione dei poteri di Montesquieu, ritenuta da subito inidonea.
Un secondo tentativo arrivava alla definizione di potere dello stato in presenza di pluralità di organi posti tra loro in rapporto di gerarchia e concorrenti all'esercizio della medesima funzione.
Anche questo tentativo venne abbandonato perché troppo restrittivo.
Il problema fu risolto distinguendo la definizione astratta dalla problematica relativa ai soggetti che in concreto erano legittimati a ricorrere. In particolare la L.n. 87 del 1953 sancì che organi legittimati sono quelli competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. In particolare deve trattarsi di organi quanto meno menzionati in costituzione, che godano di una sfera di attribuzioni costituzionali, che compiano atti in posizione di autonomia e indipendenza e che compiano atti imputabili allo Stato.
La corte ha escluso che tale competenza possa spettare a soggetti esterni allo stato apparato salvo che l'ordinamento nin gli conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalemnte rilevanti .
Per quanto attiene agli atti sindacabili da parte della corte in sede di conflitto tra poteri dello stato non si può ragionare in via residuale rispetto agli atti aventi forza di legge e le leggi, per cui qualsiasi atto lesivo della sfera di attribuzioni di un potere dell ostato sarà impugnabile di fronte alla Corte costituzionale. La corte ammette inoltre la possibilità che in situazioni particolari lo strumento del conflitto possa essere impiegato anche nei confronti della legge, del decreto legislativo e del decreto legge. Le situazioni particolari corrispondono all'impossibilità o difficoltà di ricorrere in tempo utile al giudizio di Legittimità costituzionale.
Il giudizio per conflitto di attribuzioni risulta dunque come una garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze. Non sembra potesi escludere la possibilità astratta che le norme dei regolamenti parlamentari costituiscano oggetto di un conflitto tra poteri
LE SENTENZE CONCLUSIVE si suddistinguono in tre tipi: qualora la corte accerti l'esistenza di una lesione di competenza e sia stato impugnato un atto, la sentenza dichiara a quale soggetto spetta la competenza ed annulla l'atto.; qualora la corte accerti che l'atto impugnato non determina una lesione di competenza o che comunque, in mancanza di un atto impugnato, non ci sia una lesione di competenza, la sentenza respinge il ricorso.
Qualora la corte accerti l'esistenza di una lesione di competenza e non sussista un atto impugnato, la sentenza si limita a dichiarare a quale soggetto spetta la competenza.
La corte decide anzitutto sulla spettanza delle competenza e poi, solo eventualmente, sull'annullamento dell'atto. La decisione sulla competenza non ha effetti generali che trascendano il caso deciso, non ha autorità di cosa giudicata, neanche limitatamente alle parti del giudizio.
L'unico effetto definitivo e valevole erga omnes è quello rappresentato dall'eventuale annullamento.

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