DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Tale attribuzione non discende dal testo della costituzione ma dalla successiva L.cost.n.1 del 1953 e viene poi ribadita dalla L.n.352/1970.
AMPLIAMENTO DEL POTERE DI VERIFICA LA corte ha posto dei limiti ulteriori rispetto a quelli elencati dall'art.75cost. Interpretando estensivamente le categorie di leggi precluse, escludendo un'ulteriore serie di leggi o materie e rinvenendo limiti alla struttura dei quesiti referendari.
Dell'art.75,2comma cost. viene data un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratti al referendum le disposizioni che producono effetti collegati all'ambito di operatività delle leggi indicate.
Vengono escluse dalle consultazioni referendarie anche la costituzione e le leggi approvate con il procedimento di cui all'art.138cost., gli atti legislativi dello stato dotati di particolare forza passiva e le disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato e le leggi costituzionalmente obbligatorie.
Inammissibili i referendum in materia elettorale che producono vulnus incolmabili in attesa della nuova disciplina.
La corte ha sempre ritenuto necessario che il quesito risulti omogeneo, coerente ed intelligibile.
sabato 8 gennaio 2011
Il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo
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