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sabato 8 gennaio 2011

Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

INTRODUZIONE competenza disciplinata dall'art.134ultimo cpv., cost. e dall'art.90 cost. che dispone sull'alto tradimento e l'attentato alla costituzione.
Dopo una modifica dell'art.96 cost. nel 1989 il presidente del consiglio e i ministri non vengono piu giudicati dalla corte costituzionale per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
CENNI PROCEDURALI I rapporti i referti e le denunce sono presentati al presidente della camera che li trasmette ad un comitato parlamentare che espleta le proprie indagini con i poteri spettanti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari entro il termine di 5 mesi prorogabile per un termine ulteriore di 3 mesi.
Il comitato può dichiarare la propria incompetenza, disporre con ordinanza motivata l'archiviazione o altrimenti presentare una relazione al parlamento.
Il parlamento in seduta comune procede alla votazione a scrutinio segreto che risulta approvata se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti.
Il giudizio sulle accuse nei confronti del P.d.R. viene compiuto dalla corte in una composizione allargata a 16 giudici allargati, che devono sempre rimanere in maggioranza, i quali non hanno specifiche competenze tecniche e rafforzano l'influenza indiretta del parlamento.
Il processo si articola in una fase istruttoria e in una successiva fase dibattimentale.
La corte può anche adottare provvedimenti cautelari e coercitivi e l'eventuale sospensione dalla carica di P.d.R.
In caso di condanna la corte determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto. La sentenza può essere sottoposta a revisione con ordinanza della corte se successivamente emergono nuovi fatti o nuovi elementi di prova
LA DEFINIZIONE DEI REATI l'art.90 non fornisce alcun elemento in ordine ai comportamenti concreti in presenza dei quali si possono ritenere commessi i reati di alto tradimento e attentato alla costituzione da parte del P.d.R. In termini giuridici si tratterebbe di reati cosiddetti a fattispecie indeterminata. Penalmente parlando un reato siffatto non è nemmeno qualificabile come reato e sarebbe incostituzionale per violazione dell'art.25cost.
I due reati andrebbero individuati non solo con riferimento alle norme penali vigenti ma anche e soprattutto alle norme e ai principi del nostro sistema costituzionale.
Per cui il P.d.R. sarà punibile per tutti quei comportamenti che producono violazione di norme costituzionali più grave della semplice illegittimità costituzionale.

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