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martedì 24 maggio 2011

Il contratto a progetto

Il lavoro a progetto non è un contratto di lavoro subordinato ma è una fattispecie atipica che si colloca come un tertium genus tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Viene definito come lavoro para subordinato in quanto il lavoratore assunto a progetto viene assunto per una collaborazione e non alle dipendenze.
La definizione del contratto viene data dall'art.61 del dgls276 2003 che modifica il co.co.co. E introduce la necessarietà che nel testo contrattuale sia esplicitato un progetto, un programma o una fase di esso di cui è incaricato il lavoratore. Dispone dunque che non si possono stipulare contratti di collaborazione continuativa senza che essi stessi non siano riconducibili a programmi specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Non è per forza individuato poi un termine di durata ma deve essere comunque determinabile il termine. Questo sempre nell'ottica di evitare l'uso fraudolento di questo tipo di contratti.
La legge è abbastanza vaga su cosa sia il progetto o programma. Per tale motivo il ministero del lavoro è intervenuto con circolari che hanno specificato e chiarito meglio. La circolare n.1 2004 ha chiarito che il progetto deve essere un'attività produttiva, deve essere determinata o comunque ben identificabile e deve essere collegata ad un risultato da raggiungere. Tale programma può essere legato o meno a un'attività dell'azienda.
Il contratto a progetto nella causale deve avere un progetto che consista in un'attività produttiva autonoma e distinta rispetto a quella del committente, purché esse siano comunque collegate.
La circolare n.4 del 2008 si è soffermata di nuovo sulla definizione di programma dicendo che questo non può totalmente coincidere con l'attività principale dell'impresa come definita nello statuto della stessa.
Il progetto deve avere una sua identità e non può essere previsto il semplice svolgimento di un'attività lavorativa e non possono elencarsi semplici mansioni.
Il contratto di lavoro a progetto inoltre non può essere conferito a tempo indeterminato. Non è essenziale un termine di durata ma è necessario che la durata sia predeterminata o predeterminabile.
La determinazione può essere legata allo svolgimento del progetto.
Il contratto di lavoro a progetto non è subordinato perché il lavoratore è fondamentalmente autonomo per l'attività che svolge e per la modalità con cui il progetto viene svolto in funzione del risultato da raggiungere.
Comunque l'autonomia deve essere contemperata dal legame che sussiste tra un'attività accessoria e l'attività dell'impresa stessa. Dunque se il lavoratore ha diritto di svolgere autonomamente il suo lavoro questi deve comunque coordinarsi con l'attività dell'impresa.
Il datore di lavoro non può impartire direttive ma è ovvio che il lavoratore a progetto deve seguire ad esempio gli orari di apertura dell'azienda, se in essa deve lavorare.
L'autonomia del lavoratore viene pattuita al momento della conclusione del contratto o nella sua esecuzione.
Se il lavoratore a progetto può essere tenuto a rispettare degli orari di lavoro perché la sua attività si deve svolgere nell'azienda, è anche vero però che il committente non potrà infliggere sanzioni disciplinari qualora gli orari non siano rispettati, in quanto tale strumento può essere applicato solo per i lavoratori subordinati.
La circolare n.4 del 2008 ha precisato che le prestazioni elementari sono difficilmente compatibili con un'idea di progetto. È facile immaginare che ci si stia avvalendo di un lavoratore a progetto per eludere solo una disciplina fiscale e previdenziale più gravosa. Quindi il ministero del lavoro ha fatto un elenco di attività presumibilmente non riconducibili a un contratto a progetto.
Sui centralinisti il ministero si è soffermato distinguendo tra lavoratori addetti all'outbound (clienti) e all'inbound (ricezione telefonate). In questa differenziazione il ministero ha ammesso il lavoro a progetto per i lavoratori outbound in quanto si può immaginare una necessità durante campagne che hanno durate determinate.
Per gli addetti alle attività inbound è escluso il contratto di lavoro a progetto.
Dunque il lavoro a progetto si distingue dal lavoro subordinato perché non c'è un vincolo e si distingue dal lavoro autonomo perché il lavoratore autonomo si rivolge esclusivamente al raggiungimento di un risultato e non c'è alcuna collaborazione con l'azienda.
Il rapporto di lavoro occasionale non può superare la durata massima di 30 giorni e il compenso non può essere retribuito con più di 5000 euro l'anno. Per il resto sono anch'esse collaborazioni coordinate e continuative che non richiedono l'esigenza di specificazione di un programma di un progetto.
Il legislatore ha previsto che nel caso in cui si superino i limiti temporali o retributivi il datore di lavoro dovrà stipulare con il lavoratore un rapporto di lavoro a progetto perché la collaborazione si è protratta più del previsto.
Il lavoro accessorio altro non è che un tipo di lavoro occasionale che può essere stipulato solo in determinate ipotesi tassativamente previste dalla legge, come per giardinaggio, manutenzione strade, collaborazione domestica e giovani iscritti all'università di età inferiore a 25 anni e studenti liceali nel fine settimana o nelle vacanze. Tali lavori possono essere retribuiti attraverso i voucher del ministero del lavoro che vengono distribuiti dall'INPS.
I lavoratori della PA non possono essere assunti attraverso il lavoro a progetto. Non è consentito neanche agli agenti di commercio il cui rapporto di lavoro è regolato nel codice civile,
ai liberi professionisti, ai lavoratori che lavorano per associazioni ed enti variamente collegati al CONI. Come anche i facenti parte di organi di amministrazione e controllo di società e coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, per quanto non sia chiaro se la forma scritta sia richiesta ad substantiam o ad probationem. Il ministero del lavoro ha detto che la forma scritta è chiesta ad probationem.
È necessaria l'indicazione nel contratto a progetto della durata che deve essere determinata o determinabile, l'indicazione del progetto, del programma o delle fasi di esso, il corrispettivo e tutte le forme di coordinamento che il committente può imporre al lavoratore per lo svolgimento della sua attività produttiva purché ciò non pregiudichi l'autonomia.
La giurisprudenza ha chiarito che all'interno del testo contrattuale non è necessaria la denominazione esplicita di contratto a progetto e la giurisprudenza ha affermato che il contratto può essere definito a progetto anche dopo l'inizio del rapporto di lavoro.
Elemento essenziale è quello del corrispettivo disciplinato dall'art.63 per cui il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro e secondo al legge deve tenere conto del valore di mercato della prestazione di lavoro.
Questa previsione secondo la giurisprudenza può però dar vita a tariffe che contrasterebbero con le norme poste a tutela della concorrenza.
L'art.66 prevede regole per la gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore a progetto e dispone che questi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo. Tali casi non prevedono comunque una proroga.
Il committente può recedere se l'assenza supera 1/6 della durata (qualora essa sia predeterminata) oppure superiore a 30 giorni se la durata è solo determinabile. La durata del lavoro è prorogata di 180 giorni solo nel caso di gravidanza.
Il lavoratore ha diritto all'applicazione da parte del committente di tutte le norme sulla sicurezza e l'igiene previste dal d.lgs. 626 del 1994.
Anche per il contratto a progetto la giurisdizione competente è quella del giudice del lavoro.
Il rapporto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o programma o parte di esso ed è prevista la possibilità di recedere anche prima per giusta causa o per le cause stabilite dalle parti nel contratto.
Le cause sono dunque la realizzazione del progetto o programma o parte di esso; dal momento in cui si porta a termine il lavoro il contratto è estinto. Il rapporto è risolto anche dopo la scadenza del termine ove previsto.
Nel caso di risoluzione anticipata non ci sono conseguenze circa il godimento della retribuzione residua, cioè il lavoratore percepirà l'intera retribuzione prevista fino alla scadenza del termine.
Terzo caso di estinzione è quello della giusta causa per cui quando ci sia un avvenimento che incida sul rapporto di lavoro a progetto si ha diritto a recedere anticipatamente dal contratto.
Ulteriori cause possono essere stabilite nel singolo contratto per cui le parti possono convenire la libera recidibilità senza obbligo di preavviso.
Come conseguenza la parte non recedente ha diritto a un risarcimento di misura pari al periodo di tempo in cui non ha prestato lavoro altrimenti si fa riferimento ai principi generali.
Art.69 stabilisce quali sono le sanzioni nel caso in cui si instauri un contratto a progetto in modo illegittimo. In particolare vi è una conversione del rapporto in un lavoro subordinato a tempo indeterminato retroagendo al giorno della stipula contrattuale se non era previsto il progetto, programma o parte di esso. In caso di simulazione, se invece il rapporto è correttamente stipulato, il contratto di lavoro a progetto si trasforma in contratto subordinato corrispondente a quanto si è effettivamente messo in pratica e realizzata tra le parti. Il contratto si presume subordinato ma la presunzione può essere assoluta o relativa, a seconda dell'interpretazione che se ne da.

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