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sabato 26 gennaio 2013

Diritto amministrativo, l'appello


Il giudice d'appello del processo amministrativo é nato prima del giudice di primo grado. Esso é nato nel 1889 con la nascita della sezione IV del consiglio di stato rimanendo fino al 1971 il giudice di unico grado per molte materie. Una giunta provinciale amministrativa era stata creata nel 1890 che aveva tuttavia un ruolo ristretto. La costituzione, all'articolo 125 dice che in ogni regione ci sono tribunali amministrativi regionali, a sostituzione delle giunte provinciali, penate per la materia locale e regionale. L'art103 della costituzione vede invece il consiglio come preferito ai primi istituti. Da questi articoli si era letto un principio di doppio grado di giudizio. Quando nel 1971 si istituirono i TAR ci si pose il problema se si trattasse di organi che trattassero le materie delle giunte o se per tutte le competenze avesse competenza di giudice di primo grado. L'interpretazione più conforme ai principi di giustizia fu quest'ultima. La legge istitutiva dei TAR prevede inoltre il ricorso per revocazione e il ricorso per cassazione. Quello per revocazione si ricalca sulla disciplina del codice civile e prevede un'istanza verso lo stesso giudice da parte di chi ritiene che la sentenza sia inficiata da dolo di giudice o parte, errore di fatto, scoperta di documenti nuovi ecc. il ricorso per cassazione é guidato dalle norme costituzionali, dall'art111cost per cui si ammette il ricorso per motivi inerenti la giurisdizione. Il ricorso per cassazione in materia civile o penale si ammette prima di tutto per violazione di legge, qui invece lo si ammette solo per motivi di giurisdizione. Quando il consiglio decide su materie devolute a giurisdizione ordinaria o contabile o quando al contrario si neghi la giurisdizione che si ritiene invece esservi. Forma di impugnazione generale é l'appello, un atto con cui si introduce un iudicium novum. Si riproduce in sede di appello il giudizio di primo gravo pur con delle limitazioni. Oggeto dell'appello é una sentenza già intervenuta e i termini del rapporto tra le parti vengono a fare i conti con la pronuncia del giudice. L'azione di annullamento, quella più frequentemente esercitata, é legata a motivi di ricorso riconducibili a violazione di legge eccesso di potere ed incompetenza. Il vincolo é forte tra i motivi di impugnazione e l'atto impugnato. Il TAR può respingere tutti i motivi o ritenerne fondati solo altri perché sia proponibile il ricorso é sufficiente che ne sia accettato uno solo. L'appello ha un oggetto limitato dalla sentenza in quanto il ricorrente deciderà l'oggetto in base a cosa sia stato deciso dal giudice di primo grado rispetto alle sue istanze. La legittimazione ad appellare compete alla parte soccombente. Se il ricorso viene accolto per solo alcuni motivi il vincitore di primo grado che subisce l'appello ha interesse a far valere le ragioni che il giudice di primo grado ha respinto, scattando i presupposti dell'appello principale. L'appello acquista una fisionomia più elaborata rispetto al primo grado, per il resto valgono i principi dettati dal codice di procedura civile. Per cui on si ammettono domande nuove e non sono ammessi in via teorica nuovi mezzi istruttori. La sentenza di primo grado é esecutiva, differentemente dal processo penale. Solo la sentenza penale passata in giudicato comporta la sua applicazione. Nel processo civile ed amministrativo la sentenza di primo grado é direttamente esecutiva. La sentenza che annulla il decreto impugnato comporta l'obbligo dell'amministrazione di adeguarvisi. L'appello di per se non sospende l'esecuzione, per ui é necessario proporre la domanda cautelare. Il consiglio di stato é giudice della cautela sia rispetto le ordinanze cautelari che procedono nel merito sia rispetto alle sentenze impugnate. Anche nel giudizio di appello si innesta allora una fase cautelare quando viene richiesta nei confronti della sentneza impugnata. I tempi di giudizio per tale fase sono brevi e la decisione é fondata sul fumus e sul danno. Il giudice d'appello é poi chiamato a decidere nel merito potendo confermare la sentenza di primo grado, riformare la sentenza o confermando la sentenza ma con diversa motivazione.