La questione sorge in epoca remota a partire dalla legge abolitiva del contenzioso che all'art4 prevedeva che il giudice non può revocare o annullare l'atto amministrativo se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative che si conforma al giudicato. La sentenza del giudice civile costituisce un vincolo a carico dell'amministrazione. Quando tutto é rimesso all'amministrazione anche l'annullamento finisce per essere aleatorio. Per questo nel 1889, con l'istituzione della quarta sezione del consiglio di stato, tra le materie devolute vi fu il ricorso per esecuzione del giudicato. Questa fase successiva alla sentenza del giudice civile, prima esclusivamente amministrativa, diventa fase suscettibile di sindacato giurisdizionale se l'amministrazione non si conforma al giudicato. Per via giurisprudenziale tale meccanismo viene esteso alle sentenze dei giudici amministrativo e quindi oggi ci si rivolge allo stesso giudice per ottenere l'esecuzione del giudicato del giudice amministrativo.
L'unica indicazione dell'impianto normativo é quella di merito per cui quando il giudice amministrativo ha .. può limitarsi a denunciare vizi di legittimità. Quando la competenza é anche in merito il giudice può valutare l'opportunità la convenienza o giustizia emettendo nei confronti del comportamento dell'amministrazione una valutazione più complessa. Sulla base di tale abilitazione il giudice amministrativo ha cominciato ad articolare i propri poteri per far fronte alla domanda di giustizia. Il giudice amministrativo dice che l'esecuzione del giudicato comporta la rimozione dello stato di fatto non più autorizzato dall'espropriazione, se l'amministrazione si é impossessata del terreno l'annullamento dell'atto di espropriazione comporta anche il rilascio dell'immobile.
la misura che il giudice adotta dipende dalla situazione concreta e dall'atto che viene annullato. Poiché spesso il giudice non é in condizione di stabilire egli stesso il provvedimento si inventa la figura del commissario ad acta che provvederà in luogo dell'amministrazione. Per l'efficacia dello strumento l'applicazione viene dilatata e la legge istitutiva dei TAR conferisce alle sentenze efficacia esecutiva immediata. Essendo la sentenza esecutiva l'amministrazione soccombente può proporre appello e chiedere la sospensione ma il privato, seconda ipotesi di applicazione, secondo modifica della legge del 2000, può beneficiare di un ricorso per esecuzione del “giudicato” anche per sentenze di primo grado impugnate. Terza ipotesi si ammette che il privato possa rivolgersi al giudice con un giudizio che non é di ottemperanza alla sentenza ma alla sola ordinanza, avendo pero gli stessi poteri.
Il giudice esercita poteri atipici, calibrati sulle singole circostanze dove partecipano elementi delle diverse azioni in sua spettanza. L'art114cpa dice che in caso di accoglimento del ricorso il giudice può emettere provvedimento in luogo dell'amministrazione dichiarando nulli gli atti in contrasoalla conformazione al giudicato. Nel caso di inottemperanza di sentenze non passati in giudicato o provvedimento cautelari può prevedersi una ammenda calcolata in base al ritardo dell'amministrazione.
Nessun commento:
Posta un commento