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mercoledì 9 giugno 2010

quintus decimus

La rescissione è causata da una patologia nel sinallagma contrattuale. La patologia è genetica rispetto al contratto.
gli art.1447-52 regolano il contratto rescindibile
l'ipotesi fondamentale di rescindibilità deriva dal contratto concluso in stato di pericolo(art.1447) ed è inoltre possibile esperire l'azione generale di rescissione per lesione(art.1448).
come qualifichiamo la rescissione?
Non si tratta di un contratto nullo o annullabile in quanto valido ed efficace. La La rescindibilità è una patologia atipica che trova una collocazione autonoma.
cosa desumiamo a contrario dalla rescissione?
la rescissione è un'ipotesi eccezionale che va fatta seguendo il sindacato di equilibrio economico del contratto.
E' necessario che la sproporzione sia ultradimidium e in questo caso si potrebbe applicare la norma in materia di usura(art.1815,2'comma) che ha l'effetto di rendere nulli gli interessi.
La norma è dunque di applicazione desueta e secondo alcuni addirittura cancellata dal nuovo reato di usura.

La patologia che affligge la risoluzione è sopraggiunta, manifestatasi successivamente alla genesi del contratto e altera il sinallagma causale.
Gli effetti della risoluzione sono regolati dall'art.1458.
L'eccessiva onerosità, che non lede sul piano della possibilità, della prestazione per una delle due parti è causa di rescindibilità(art.1467)
L'ipotesi stabilita da tale articolo può essere applicata strettamente ove si voglia seguire letteralmente la condizione degli avvenimenti straordinari e imprevedibili ovvero può essere applicata largamente ove si applichi anche a fattispecie in cui gli avvenimenti non siano per forza sopravvenuti.
EXEMPLUM.
Qualora io prenda in locazione un balcone per assistere all'incoronazione della regina ma successivamente viene disposto che tale incoronazione non seguirà allora io perdo interessa alla prestazione, proprio in quanto non segue tale avvenimento. Non traendo l'utilità programmata il contratto è rescindibile per eccessiva onerosità. Qual è l'elemento oggettivo che determina il raggiungimento dell'utilità? La differenza di onerosità delle prestazioni(nel caso in cui segua o meno l'avvenimento).

quartus decimus

la netta differenza tra le due diverse cause di invalidità previste dall'ordinamento italiano, nullità e annullabilità, viene attenuata dalla normativa comunitaria in materia consumieristica.
L'art.1469-bis fa rinvio per la materia al codice del consumo.
l'art.36 del codice del consumo contiene alcune innovazioni riguardo la fattispecie della nullità. Afferma un criterio di nullità parziale( rispetto al contenuto) rendendo nulle le clausole vessatorie e di nullità relativa dando la possibilità di esperire l'azione di nullità al solo consumatore. La possiblità è preclusa al professionista.
Secondo il codice civile tutti i soggetti sono uguali e posti sullo stesso piano. La normativa europea impone un'apparente deroga a l principio di parità contrattuale.
L'asimmetria contrattuale provoca un disallineamento rispetto alla normativa codicistica.
Il codice civile prevede che le clausole vessatorie debbano essere doppiamente sottoscritte. Il codice del consumo prevede invece secondo gli art.33 ss. che le clausole vessatorie siano invece nulle.
si presta in tal modo maggiore attenzione allo squilibrio contrattuale valutando la priorità di interessi.
nel caso di abuso di dipendenza economica è possibile la sanzione della nullità del contratto? La regola di materia consumieristica è suscettibile di interpretazione analogica ed applicabile anche agli squilibri contrattuali tra professionisti?
No in quanto la nullità relativa è tipica ed eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica al pari dell'annullabilità

domenica 6 giugno 2010

tertius decimus

il presupposto affinchè si producano effetti è la completezza strutturale della fattispecie. Il contratto è dichiarato nullo nell'ipotesi in cui il comportamento umano non integri i requisiti affinchè gli effetti si producano, per causa illecita, illiceità dei motivi, oggetto viziato o contrarietà a norma imperativa.
La norma imperativa è un vincolo all'autonomia dei soggetti esplicita o implicita traibile dall'ordinamento giuridico. L'inidoneità a produrre effetti può derivare da un processo interpretativo che desume conseguenze da astrazione dei limiti posti all'autonomia privata.(EXEMPLUM: non c'è una norma imperativa che impedisca la maternità surrogata ma p pacifico che non sia permesso e il contratto sia nullo)
A causa della nullità si producono gli effetti restitutori che hanno il fine di riportare la realtà al momento precedente il sorgere del contratto nullo.
Contratto in frode alla legge rappresenta una terza ipotesi di nullità(art.1344)
lo schema è astrattamente ammesso dall'ordinamento ma ha un fine che la legge preclude. Lo schema contrattuale assunto ha il fine di perseguire effetti che l'ordinamento ritiene di escludere.
EXEMPLUM.art.2744 patto commissorio:la vendita di immobile con patto di riscatto è uno schema contrattuale in astratto lecito ma per il creditore è impossibile diventare proprietari del bene dato in garanzia: è imposto che si soddisfi attraverso un equivalente. Ciò che è illecito non è lo schema contrattuale ma il prodursi dell'effetto. Patologia è nella causa-->funzione che il contratto vuole realizzare.
La giurisprudenza applica estensivamente la norma su contratti che prevedevano effetti analoghi pur con forma diversa.

Sanzione.
Idea propria del diritto penale: funzione pregiudizievole con finalità afflittiva.
La nullità (e gli effetti da essa scaturenti) sono una sanzione? Tipicamente no in quanto gli effetti non sono punitivi ma risarcitori. Per alcuni atti rileva tuttavia come sanzione con funzione general-preventiva quando con essa si vuole condizionare il comportamento dei soggetti. Funge da incentivo a prevenire la commissione di un illecito.
EXEMPLA.se manca la regolarità urbanistica(abusività) per un immobile e si vuole intraprendere una compravendita l'effetto scaturente da essa consiste nella dichiarazione di nullità del contratto perchè è impossibile la trascrizione nel registro immobiliare. La mancanza di regolarità urbanistica comporta un effetto sanzionatorio che impedisce il commercio del bene
La soluti retentio ex art.2035 in caso di prestazione contraria a buon costume rappresenta un disincentivo a contrarre in quanto non vi sono garanzie.

LA disciplina dei vizi della volontà si applica al pagamento di obbligazioni civili? No, in quanto l'adempimento è in questo caso un atto dovuto e non rilevano la volontarietà e incapacità.

duodecimus

differenza tra nulità e annullabilità
nel sistema italiano vi è una bipartizione delle cause di invalidità
nullità: patologia insanabile della fattispecie. il negozio è assolutamente privo di effetti ab origine. La carenza strutturale implica inidoneità assoluta a produrre effetti negoziali. Una norma che impone la ripetizione presuppone la nullità
annullabilità: effetti negoziali si producono ma la fattispecie può essere privata degli effetti successivamente. La struttura della fattispecie è integrata ma la patologia può successivamente determinare l'inidoneità. sorge a cauas di incapacità e vizi del volere(art.1425-7). E' data facoltà alla parte interessata di chiedere l'annullamento. Cancellabilità degl iefetti del contratto: la modificazione originaria della realtà giurdica può essere riportata indietro attraverso la sentenza del giudice
invalidità: collegata al modo in cui gli effetti della fattispecie si producono
annullabilità-->sentenza costitutiva--opera ex nunc-sanatoria attraverso convalida
nullità-------->sentenza dichiarativa-opera ex tunc-sanatoria attraverso conversione
l'annullabilità ha cause tipiche previste positivamente dall'ordinamento
la nullitò ha cause rinvenibili anche virtualmente dai principi generali e può anche non essere specificamente declinata
nei contratti annullabili gli effetti negoziali sono instabili in quanto possono essere cancellati o stabilizzati. La convalida avviene tramite dichiarazione esplicita o per fatti concludenti

La distinzione netta tra nullità e annullabilità si è opacizzata con l'entrata in vigore delle norme comunitarie.
L'ordinamento francese, che ha fortemente influenzato quello comunitario, non prevede l'organizzazione binaria delle cause di invalidità
contratti del consumatore-->nullità relativa: può essere fatta valere solo dal consumatore nei confronti della parte dominante.
si integra la nullità con regole derivanti dall'annullabilità

mercoledì 2 giugno 2010

undecimus

invalidità:il sistema elaborato dal codice italiano è binario in quanto divide le ipotesi di invalidità tra nullità e annullabilità.
validità: fattispecie in cui vi sono tutti gli elementi necessario affinchè si produca una modificazione della realtà giuridica.
efficacia: produzione di effetti.
qualificazione di contratto nullo: non idoneo a soddisfare i requisiti affinchè si produca la modificazione della realtà giuridica
qualificato come fatto giuridico potenzialmente capace di modificare la realtà giuridica.
non è giuridicamente irrilevante(vd. art.1424)
rilevanza--->presupposto per la qualificazione
validità---->integrazione degli elementi richiesti
nullità----->fattispecie abortiva o incompleta o contraria a norme imperative
inesistenza->concetto di ordine logico/teorico non previsto dal legislatore affiancabile alla nullità e annullabilità. Mancano i requisiti minimi per ricondurre atto o fatto ad una fattispecie astratta.

decimus

art.1230 elementi della novazione oggettiva: estingue obbligazione precedente
origina una nuova obbligazione
volontà deve risultare non equivocamente
fa pensare ad un atto negoziale
art.1231 modificazioni accessorie non portano a novazione in quanto non si dà rilevanza
all'animus novandi(volontà delle parti) e quindi non si ha natura negoziale
due opzioni interpretative riguardo l'art.1231:
1)teoria negoziale: è possibile novare attraverso modificazione di elementi accessori, dando rilevanza alla volontà delle parti.
l'art.1231 è inteso come norma dispositiva derogabile
2)teoria non negoziale: la novazione non rileva sul campo della volontarietà(animus novandi) e quindi non è ascrivibile alla categoria di atti/fatti ma va intesa come una disciplina di effetti.
l'art.1231 è inteso come una norma imperativa

qualificazione dell'adempimento di una obbligazione preesistente
l'adempimento è un comportamento dovuto che estingue l'obbligazione
consiste in azioni di dare, fare o non fare
in quanto dovuto prescinde dalla volontà e non è ascrivibile alla categoria degli atti o negozi ma tra i fatti giuridici.
rileva sul piano della doverosità e non della volontarietà.
particolari casi di adempimento:
art.2940 pagamento di debito prescritto
è un atto volontario, di natura negoziale il cui effetto giuridico è
preclusivo in quanto impedisce la ripetizione
il debito prescritto è un diritto che ha estinto alcune qualità ma mantiene
il paradigma di atto dovuto e rimane fonte di qualificazione di effetti
preclusivi ed è caratterizzato da astratta doverosità sociale
art.2034 obbligazione naturale
doveri morali o sociali hanno effetti preclusivi riguardo la ripetizione
l'adempimento ha natura negoziale
art.1933 del gioco e della scommessa
essendo in questo caso l'adempimento qualificabile come atto negoziale(in
quanto sorto da una obbligazione naturale) rileva sul piano della
volontarietà e capacità.
vi è effetto preclusivo riguardo la ripetizione salvo che il pagamento sia
stato effettuato da un incapace.

martedì 1 giugno 2010

nonus

individuazione della nozione, fattispecie e disciplina degli effetti negli
art.39-40-41-42 riguardo il comitato.
gli art.41 e 42 trattano interamente la disciplina degli effetti
l'art.40 tratta in parte anche la fattispecie.
comitato:ente tra l'associazione e la fondazione
concentrandosi sullo scopo è assimilabile alla fondazione
si può sostenere che non sia un ente ma un regime speciale di disciplina
dei beni raccolti per lo scopo.

distinzione tra atto fatto e negozio giuridico
modi di rappresentare gli elementi essenziali modificativi della realtà giuridica
soggetto(termine esterno degli effetti) rimane a priori rispetto all'effetto giuridico
punto terminale rispetto alla modifica della fattispecie
fattispecie elemento da analizzare per individuare il tipo di modificazione
fatto giuridico accadimento esterno alla volontà umana che produce effetti
indipendentemente da essa
atto in senso stretto riferibile a soggetto di diritto sussiste la volontà ma gli
effetti sono predeterminati dall'ordinamento
atto negoziale produce effetti solo in seguito ad espressione di volontà di un
soggetto
EXEMPLA.art.79 promessa di matrimonio
atto negoziale?No, in quanto gli effetti scaturenti non sono negoziali
non sussiste l'obbligatorietà di contrarre il matrimonio
atto in senso stretto?Si, in quanto le conseguenze della dichiarazione di
volontà sono prestabilite dagli art.80 e 81
la coercizione riguarda gli effetti tipici previsti
art.1173 permettere di distinguere le fonti delle obbligazioni in atti, fatti
(fatti illeciti) o negozi giuridici
art.1988 è un atto negoziale? no in quanto produce una modifica della
disciplina processuale(inversione dell'onere della prova) e non una
modificazione della realtà giuridica
la distinzione tra atto fatto e negozio non dipende dalla
volontarietà ma dall'assunzione materiale del comportamento