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mercoledì 9 giugno 2010

quartus decimus

la netta differenza tra le due diverse cause di invalidità previste dall'ordinamento italiano, nullità e annullabilità, viene attenuata dalla normativa comunitaria in materia consumieristica.
L'art.1469-bis fa rinvio per la materia al codice del consumo.
l'art.36 del codice del consumo contiene alcune innovazioni riguardo la fattispecie della nullità. Afferma un criterio di nullità parziale( rispetto al contenuto) rendendo nulle le clausole vessatorie e di nullità relativa dando la possibilità di esperire l'azione di nullità al solo consumatore. La possiblità è preclusa al professionista.
Secondo il codice civile tutti i soggetti sono uguali e posti sullo stesso piano. La normativa europea impone un'apparente deroga a l principio di parità contrattuale.
L'asimmetria contrattuale provoca un disallineamento rispetto alla normativa codicistica.
Il codice civile prevede che le clausole vessatorie debbano essere doppiamente sottoscritte. Il codice del consumo prevede invece secondo gli art.33 ss. che le clausole vessatorie siano invece nulle.
si presta in tal modo maggiore attenzione allo squilibrio contrattuale valutando la priorità di interessi.
nel caso di abuso di dipendenza economica è possibile la sanzione della nullità del contratto? La regola di materia consumieristica è suscettibile di interpretazione analogica ed applicabile anche agli squilibri contrattuali tra professionisti?
No in quanto la nullità relativa è tipica ed eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica al pari dell'annullabilità

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