il presupposto affinchè si producano effetti è la completezza strutturale della fattispecie. Il contratto è dichiarato nullo nell'ipotesi in cui il comportamento umano non integri i requisiti affinchè gli effetti si producano, per causa illecita, illiceità dei motivi, oggetto viziato o contrarietà a norma imperativa.
La norma imperativa è un vincolo all'autonomia dei soggetti esplicita o implicita traibile dall'ordinamento giuridico. L'inidoneità a produrre effetti può derivare da un processo interpretativo che desume conseguenze da astrazione dei limiti posti all'autonomia privata.(EXEMPLUM: non c'è una norma imperativa che impedisca la maternità surrogata ma p pacifico che non sia permesso e il contratto sia nullo)
A causa della nullità si producono gli effetti restitutori che hanno il fine di riportare la realtà al momento precedente il sorgere del contratto nullo.
Contratto in frode alla legge rappresenta una terza ipotesi di nullità(art.1344)
lo schema è astrattamente ammesso dall'ordinamento ma ha un fine che la legge preclude. Lo schema contrattuale assunto ha il fine di perseguire effetti che l'ordinamento ritiene di escludere.
EXEMPLUM.art.2744 patto commissorio:la vendita di immobile con patto di riscatto è uno schema contrattuale in astratto lecito ma per il creditore è impossibile diventare proprietari del bene dato in garanzia: è imposto che si soddisfi attraverso un equivalente. Ciò che è illecito non è lo schema contrattuale ma il prodursi dell'effetto. Patologia è nella causa-->funzione che il contratto vuole realizzare.
La giurisprudenza applica estensivamente la norma su contratti che prevedevano effetti analoghi pur con forma diversa.
Sanzione.
Idea propria del diritto penale: funzione pregiudizievole con finalità afflittiva.
La nullità (e gli effetti da essa scaturenti) sono una sanzione? Tipicamente no in quanto gli effetti non sono punitivi ma risarcitori. Per alcuni atti rileva tuttavia come sanzione con funzione general-preventiva quando con essa si vuole condizionare il comportamento dei soggetti. Funge da incentivo a prevenire la commissione di un illecito.
EXEMPLA.se manca la regolarità urbanistica(abusività) per un immobile e si vuole intraprendere una compravendita l'effetto scaturente da essa consiste nella dichiarazione di nullità del contratto perchè è impossibile la trascrizione nel registro immobiliare. La mancanza di regolarità urbanistica comporta un effetto sanzionatorio che impedisce il commercio del bene
La soluti retentio ex art.2035 in caso di prestazione contraria a buon costume rappresenta un disincentivo a contrarre in quanto non vi sono garanzie.
LA disciplina dei vizi della volontà si applica al pagamento di obbligazioni civili? No, in quanto l'adempimento è in questo caso un atto dovuto e non rilevano la volontarietà e incapacità.
domenica 6 giugno 2010
tertius decimus
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