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domenica 6 giugno 2010

duodecimus

differenza tra nulità e annullabilità
nel sistema italiano vi è una bipartizione delle cause di invalidità
nullità: patologia insanabile della fattispecie. il negozio è assolutamente privo di effetti ab origine. La carenza strutturale implica inidoneità assoluta a produrre effetti negoziali. Una norma che impone la ripetizione presuppone la nullità
annullabilità: effetti negoziali si producono ma la fattispecie può essere privata degli effetti successivamente. La struttura della fattispecie è integrata ma la patologia può successivamente determinare l'inidoneità. sorge a cauas di incapacità e vizi del volere(art.1425-7). E' data facoltà alla parte interessata di chiedere l'annullamento. Cancellabilità degl iefetti del contratto: la modificazione originaria della realtà giurdica può essere riportata indietro attraverso la sentenza del giudice
invalidità: collegata al modo in cui gli effetti della fattispecie si producono
annullabilità-->sentenza costitutiva--opera ex nunc-sanatoria attraverso convalida
nullità-------->sentenza dichiarativa-opera ex tunc-sanatoria attraverso conversione
l'annullabilità ha cause tipiche previste positivamente dall'ordinamento
la nullitò ha cause rinvenibili anche virtualmente dai principi generali e può anche non essere specificamente declinata
nei contratti annullabili gli effetti negoziali sono instabili in quanto possono essere cancellati o stabilizzati. La convalida avviene tramite dichiarazione esplicita o per fatti concludenti

La distinzione netta tra nullità e annullabilità si è opacizzata con l'entrata in vigore delle norme comunitarie.
L'ordinamento francese, che ha fortemente influenzato quello comunitario, non prevede l'organizzazione binaria delle cause di invalidità
contratti del consumatore-->nullità relativa: può essere fatta valere solo dal consumatore nei confronti della parte dominante.
si integra la nullità con regole derivanti dall'annullabilità

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