art.1230 elementi della novazione oggettiva: estingue obbligazione precedente
origina una nuova obbligazione
volontà deve risultare non equivocamente
fa pensare ad un atto negoziale
art.1231 modificazioni accessorie non portano a novazione in quanto non si dà rilevanza
all'animus novandi(volontà delle parti) e quindi non si ha natura negoziale
due opzioni interpretative riguardo l'art.1231:
1)teoria negoziale: è possibile novare attraverso modificazione di elementi accessori, dando rilevanza alla volontà delle parti.
l'art.1231 è inteso come norma dispositiva derogabile
2)teoria non negoziale: la novazione non rileva sul campo della volontarietà(animus novandi) e quindi non è ascrivibile alla categoria di atti/fatti ma va intesa come una disciplina di effetti.
l'art.1231 è inteso come una norma imperativa
qualificazione dell'adempimento di una obbligazione preesistente
l'adempimento è un comportamento dovuto che estingue l'obbligazione
consiste in azioni di dare, fare o non fare
in quanto dovuto prescinde dalla volontà e non è ascrivibile alla categoria degli atti o negozi ma tra i fatti giuridici.
rileva sul piano della doverosità e non della volontarietà.
particolari casi di adempimento:
art.2940 pagamento di debito prescritto
è un atto volontario, di natura negoziale il cui effetto giuridico è
preclusivo in quanto impedisce la ripetizione
il debito prescritto è un diritto che ha estinto alcune qualità ma mantiene
il paradigma di atto dovuto e rimane fonte di qualificazione di effetti
preclusivi ed è caratterizzato da astratta doverosità sociale
art.2034 obbligazione naturale
doveri morali o sociali hanno effetti preclusivi riguardo la ripetizione
l'adempimento ha natura negoziale
art.1933 del gioco e della scommessa
essendo in questo caso l'adempimento qualificabile come atto negoziale(in
quanto sorto da una obbligazione naturale) rileva sul piano della
volontarietà e capacità.
vi è effetto preclusivo riguardo la ripetizione salvo che il pagamento sia
stato effettuato da un incapace.
mercoledì 2 giugno 2010
decimus
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