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sabato 12 marzo 2011

L'ESCLUSIONE DALLA VOCAZIONE EREDITARIA. L'INDEGNITA' A SUCCEDERE

1.IL PROBLEMA DELLA NATURA E DEL MODO DI OPERARE DELL'INDEGNITA'
La disciplina dell'indegnità di succedere aveva creato nel codice del 1865 non poche perplessità di cui si avvertì l'eco nei lavori preparatori del nuovo codice civile del 1942 dove, nella relazione al libro delle successioni e donazioni si precisava che l'indegnità non determinava una vera e propria incapacità ma rappresentava una causa di esclusione operativa in virtù di una sentenza del giudice.
Tuttavia di fronte ai nuovi artt.463-466c.c. si è continuato a discutere all'incirca negli stessi termini.
Una parte della dottrina si chiede tuttora se l'indegno non sia per caso un incapace, magari relativo, per cui l'indegnità si tradurrebbe in un pena privata per taluni comportamenti nei confronti di dati soggetti o lesivi della libertà testamentaria o della volontà espressa del testatore.
La diversa sistemazione della materia comporta conseguenze pratiche assai rilevanti: se si ritiene che l'indegno sia un incapace di succedere si deve anche ammettere che l'indegnità opera automaticamente. Se invece servisse l'intervento del giudice significherebbe che l'indegno acquista legittimamente, ma poi il suo acquisto viene caducato retroattivamente per effetto di una sentenza costitutiva.
2.L'INDEGNITA' E LE SANZIONI DI DIRITTO PRIVATO. IL SISTEMA DEGLI ARTT.463-466C.C. L'AUTONOMA COLLOCAZIONE DELLA MATERIA E LA RIMODULAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO. IL SENSO DELLA RESTITUZIONE DEI FRUTTI E DELLA RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO
Per risolvere il problema è necessaria una rimeditazione della funzione dell'indegnità nella vicenda successoria. Porre l'esclusione dall'eredità o dal legato alla stregua di una sanzione a carico dell'indegno non si presenta incompatibile con il sistema degli artt.463-466, per di più il carattere sanzionatorio troverebbe una conferma proprio nel fatto che l''esclusione dall'eredità non si estende ai suoi discendenti i quali godono del diritto di rappresentazione. In terzo luogo la pena sarebbe di diritto privato, in quanto il de cuius può rimuoverne in tutto o in parte le conseguenze. Tuttavia tale ricostruzione non chiarisce il problema del modo di operare dell'indegnità. Oltre alle difficoltà di ricostruire una nozione unitaria di pena privata, il problema si sposta quando bisogna stabilire se l'indegnità sia una pena legale o giudiziale, anche a causa dell'espressione neutra dell'art.463 che non cita l'intervento del giudice o l'automatica operatività. Se si intendeva rendere operante l'indegnità solo a seguito di una sentenza costitutiva lo si sarebbe dovuto dire chiaramente, tanto più che l'art.802 esplicita l'esigenza del ricorso al giudice a proposito della revoca della donazione per ingratitudine.
L'elemento più appariscente a favore della tesi che l'indegno non è un incapace rimane quello che si può desumere dalla differente collocazione della materia rispetto al codice del 1865, dove l'indegnità non sembrava avere autonomia a livello di sistema. Nel testo dell'attuale art.463c.c. scompare ogni riferimento all'incapacità di succedere operandosi anche una separazione formale.
Il problema sorge quando ci si accorge che la nuova formulazione altro non sarebbe che un mero aggiustamento tecnico. Il legislatore del 1942 ha modificato il regime di riabilitazione, ritenuto eccessivamente rigoroso dalla dottrina successiva al codice del 1865, introducendo la riabilitazione parziale, tacita o indiretta.
La mancanza di ogni riferimento all'incapacità di succedere non è di per sé un elemento decisivo a favore della tesi che ritiene necessario il ricorso al giudice. Sono necessari ulteriori elementi precisi e concordanti, difficili da ricercare nel sistema degli artt.463-466c.c. L'unica spiegazione razionale dell'art.364 è quella che la legge considera l'indegno alle stregua di un possessore di mala fede, per avere con il suo comportamento dato causa all'indegnità. Non minori problemi presenta l'art.466 dove si parla di “ammissione a succedere”, come se senza la riabilitazione l'indegno non avrebbe avuto nemmeno il diritto di accettare l'eredità. Per converso la disponibilità dell'interesse a far valere l'esclusione fa ritenere più plausibile un intervento del giudice per stabilirla, senza che essa operi ope legis.
Di fronte ad una normativa poco chiara, le soluzioni diverse diventano una scelta irrazionale rimessa agli umori e ai convinciamenti personali.

3.LE SINGOLE CAUSE DI INDEGNITA':SISTEMA E PRINCIPALI INNOVAZIONI DELL'ART.463. IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA E INDEGNITA'
L'art.463c.c. regola le singole cause di indegnità in modo più articolato rispetto al codice del 1865, pur rimanendo la tassatività dei casi e la ripartizione delle cause di indegnità in due gruppi a seconda che si tratti di attentati alla personalità fisica o morale oppure alla libertà di testare del de cuius.
Per quanto riguarda i comportamenti che si sostanzino in un attentato alla libertà testamentaria del de cuius, è stata prevista quale nuova e doppia causa di indegnità l'ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso. E' stato compreso il dolo accanto alla violenza nel novero degli atti dell'indegno contro la libertà di testare del de cuius, in modo da allineare la disciplina all'art.624c.c. che consente a chiunque abbia interesse di impugnare il testamento.
Per quanto riguarda i comportamenti che si sostanzino in attentato alla personalità fisica o morale del de cuius, alle ipotesi tradizionali di omicidio volontario consumato o tentato e di calunnia sono state aggiunte la falsa testimonianza in giudizio penale e la generica previsione dell'aver commesso un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio. L'omicidio volontario costituisce causa di indegnità purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. I comportamenti sono rilevanti inoltre anche se commessi a danno del coniuge o dei discendenti o ascendenti del de cuius.
Negli anni ottanta ci si chiedeva se la natura tassativa delle cause di indegnità non fosse di ostacolo a ricondurre sotto la previsione dell'omicidio tentato o commesso l'ipotesi di interruzione volontaria della gravidanza, ogni qual volta essa fosse compiuta al di fuori delle garanzie previste dalla L.n.194/1978. l'interruzione di gravidanza al di fuori delle garanzie suddette comporta un'effettiva, indegnità della donna nei confronti del padre del nascituro o degli eventuali altri ascendenti, in aggiunta alla sanzioni penali previste.
Per quanto si potrebbe comunque annoverare tale ipotesi tra i comportamenti dell'indegno che costituiscono attentato alla personalità anche morale del de cuius.
La disciplina dell'indegnità è richiamata anche quale causa di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato o all'adottante e anche in ordine alla revoca della donazione per ingratitudine.
4.IL PROBLEMA DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLE CAUSE DI INDEGNITA'
L'art.463c.c non stabilisce se i fatti che danno luogo all'esclusione dalla successione debbano essere preventivamente accertati dal giudice. Questo riscontro è invece esplicitato nelle ipotesi sub n.3 per quanto concerne una sentenza che dichiari la calunnia o la falsa testimonianza in processo penale, dove la maggioranza degli interpreti nega che basti la semplice partecipazione dell'indegno al giudizio penale instauratosi nei confronti del de cuius.
Tuttavia negli altri casi non vi è alcun accenno alla necessarietà di un accertamento giudiziale dei fatti. Ma se per ragioni di omogeneità si ritenesse necessario un accertamento giudiziale, sarebbe poi superfluo pretendere una seconda pronuncia per l'esclusione dalla successione. A conciliare le due testi opposte si è detto che l'esclusione dalla successione sarebbe automatica una volta accertato in giudizio il fatto che dà causa all'indegnità. Cosicché una successiva sentenza che dichiari l'esclusione dall'eredità avrebbe valore dichiarativo e l'azione per il recupero dei beni diventerebbe imprescrittibile.
Se si ritiene che l'esclusione dalla successione avvenga ipso iure solo una volta accertata ope iudicis la causa di indegnità si finisce inevitabilmente per allineare l'indegnità alla perdita dei diritti successori verso la persona offesa di cui all'abrogato art.541,2'comma c.p. Tuttavia le ipotesi sembrano essere diverse in quanto nelle ipotesi previste dal codice penale manca la disponibilità dell'interesse, sicché non è ammesso il perdono del de cuius. Alla luce del nuovo codice di procedura penale è da rivedere anche la tesi che stabilisce la normale competenza del giudice penale ad accertare le cause di indegnità. Con la scomparsa della pregiudiziale penale non si può più negare al giudice civile una propria autonoma competenza ad accertare le cause di indegnità.
La questione del rapporto tra giudizio penale e civile ha perduto ulteriormente importanza dopo la novella del processo civile in quanto il sistema processuale si articola oggi sul principio di autonomia dei due giudizi.
Il raccordo tra giudizio penale e civile determinava anche la coincidenza del termine di prescrizione dell'azione di indegnità con quello stabilito per il reato.
5.ANCORA SUL MODO DI OPERARE L'INDEGNITA'. IL SIGNIFICATO DELLA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE DEI DISCENDENTI DELL'INDEGNO
Il problema del modo di operare dell'indegnità sembra destinato a rimanere insolubile, ma forse ciò è la conseguenza del fatto che si è sempre cercata la soluzione unicamente all'interno del sistema degli artt.463-466 trascurando la disciplina della successione per rappresentazione. Essendo l'indegno completamente escluso dalla successione, l'indegnità va collocata sullo stesso piano della premorienza o dell'assenza poiché l'indegno è un soggetto che non può accettare l'eredità o il legato.
Per affermare il contrario bisognerebbe dimostrare che l'indegnità esclude anche la successione per rappresentazione, ma tale soluzione non è suffragata da alcun elemento testuale o sistematico.
Ammettendo dunque la successione per rappresentazione a favore dei discendenti dell'indegno appare un controsenso ancorare la vocazione degli stessi all'esclusione ope iudicis del loro ascendente. Una conferma di tale tesi sembra trovarsi nel fatto che gli acquisti fatti dai terzi dall'indegno siano equiparabili a quelli fatti dall'erede apparente. Se l'indegno è equiparato all'erede apparente significa che egli non ha acquistato alcun diritto sui beni ereditari, avendo al più esercitato un mero potere di fatto. Se si ritiene che l'esclusione dalla successione sia automatica, si deve convenire che l'indegnità finisce per avvicinarsi sul piano operativo all'incapacità di succedere.
Ciò non significa affatto che l'indegnità sia una sorta di incapacità di succedere, stanti le differenze concettuali tra i due istituti.

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